IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; 
   Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma  6,  lettera  e),  della  legge  24
novembre 2000, n. 340; 
   Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
   Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, 
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000; 
   Visto  il  parere  della   Conferenza   Stato-citta',   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000; 
   Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  18  settembre
2000; 
   Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 15 dicembre 2000; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e della giustizia; 
 
                                EMANA 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                           Articolo 1 (R) 
                             Definizioni 
 
1. 
 
                                  AVVERTENZA 
             I riferimenti normativi relativi al decreto  legislativo
          sono riportati in calce al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica di approvazione del testo unico, pubblicato  nel
          presente supplemento ordinario.